La prescrizione: un importane istituto giuridico che è bene conoscere perché disciplina l’estinzione dei diritti non esercitati per un certo periodo di tempo – Ep. 30 e 31
Ep. 30 e 31 – La prescrizione
MCM Il podcast di diritto per le Piccole e Medie Imprese
Nelle puntate n. 30 e 31 di MCM Il Podcast di diritto per le Piccole e Medie Imprese vi parliamo di un importane istituto giuridico, che è bene conoscere perché disciplina l’estinzione dei diritti non esercitati per un certo periodo di tempo: la prescrizione.
Sicuramente molti di voi ne avranno sentito parlare, ma quanti conoscono approfonditamente i presupposti e gli effetti della prescrizione? Dopo aver ascoltato questa puntata la prescrizione non avrà più segreti per voi!
Scarica ed ascolta il podcast su Itunes!
Scarica ed ascolta il podcast su Spreaker!
Finanziamenti per PMI
Nella puntata n. 30 vi presentiamo LIFE il programma dell’Unione Europea che eroga finanziamenti per progetti di salvaguardia dell’ambiente e del clima.
Per saperne di più su questo incentivo, ascoltate il nostro podcast e visitate il sito http://www.minambiente.it/pagina/call-2018.
*
Nella puntata n. 31, dedicata alla prescrizione, abbiamo deciso di parlarvi di “Cultura Crea”, il programma che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria culturale-turistica che valorizzino le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Tutte le informazioni aggiuntive su questo finanziamento le trovate all’interno della seconda parte del nostro podcast oppure sul sito http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html.
Non hai voglia di ascoltare il podcast ma sei comunque interessato all’argomento?
Nessun problema! Qui sotto puoi trovare la trascrizione integrale degli episodi n. 30 e 31 – La prescrizione dei diritti – Parte I e II.
MJ – Eccoci di nuovo insieme, pronti per un’altra puntata di MCM il podcast di diritto per le piccole e medie imprese!
Come al solito, per chi ancora non ci conoscesse, iniziamo con le presentazioni: io sono Matteo Majocchi avvocato del foro di Milano e socio fondatore di MCM Studio Legale Associato Majocchi Cavajoni Molinari e qui con me c’è l’Avv. Elisa Consonni che collabora con me e con gli altri professionisti dello studio alla realizzazione di questo podcast
EC – Ciao Matteo e benvenuti a tutti anche da parte mia a questa nuova puntata del nostro podcast.
Prima di iniziare e di entrare nel vivo della puntata, ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questo podcast nasce con l’idea di fornire informazioni utili, spunti e aggiornamenti in materia giuridica per tutti coloro che gestiscono o lavorano in una piccola o media impresa e non si occupano quotidianamente di diritto.
Per questo, cerchiamo sempre di non utilizzare termini troppo tecnici o un linguaggio complesso, per permettere a tutti di fruire dei contenuti che proponiamo.
Come sempre, proprio per questo motivo, vi ricordiamo che qualora abbiate un problema specifico o vogliate discutere di questioni più tecniche, potete contattarci ai recapiti che trovate sul nostro sito www.studiolegalemcm.it oppure scrivendo una mail direttamente all’indirizzo podcast@studiolegalemcm.it
MJ – Bene, fatte le dovute precisazioni, non ci resta che presentarvi l’argomento di oggi.
In questa puntata vogliamo parlare con voi della prescrizione dei diritti, ovvero di quel particolare istituto giuridico che fa sì che un diritto si estingua (cioè non sia più esercitabile o invocabile) a seguito del decorso di un certo periodo di tempo.
Più precisamente, è la legge a definire un preciso termine temporale allo scadere del quale quel particolare diritto si estingue e per il titolare non sarà più possibile esercitarlo. Questo termine temporale è detto termine di prescrizione.
Prima di vedere quali sono i diritti soggetti a prescrizione, se vi sono delle eccezioni, e quali sono i termini di prescrizione previsti dalla legge, cerchiamo di capire insieme come mai il nostro ordinamento giuridico prevede un simile istituto.
La ratio della prescrizione è facilmente intuibile: si tratta di garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Facciamo un esempio per capire meglio: immaginiamo di aver affittato un appartamento per un certo periodo ai tempi dell’università. Cosa accadrebbe se il nostro vecchio proprietario di casa bussasse alla nostra porta a distanza di moltissimi anni, sostenendo di avere un credito nei nostri confronti per qualche spesa non saldata relativa a quel vecchio contratto di affitto? Molto probabilmente noi non saremmo in più in possesso dei vecchi documenti (come ad esempio il contratto sottoscritto o le quietanze di pagamento dei canoni e delle spese). Ancor più probabilmente non sarà facile ricordare come si sono svolti i fatti a quei tempi e così per noi sarebbe molto difficile poter contestare in maniera puntuale le richieste del vecchio padrone di casa.
Ecco è proprio per evitare il verificarsi di situazioni simili che la legge prevede un termine di prescrizione dei diritti. Perché con il passare del tempo aumenta la difficoltà di provare una determinata situazione giuridica a causa del ricordo confuso di fatti lontani, della perdita dei documenti idonei a provare l’esistenza stessa di un diritto, ecc…
EC – D’altro canto il solo trascorrere del tempo non basterebbe a giustificare la perdita di un diritto.
Chiaramente, finchè il titolare di un diritto lo esercita e quindi fa uso dei poteri che ad esso sono connessi, dimostra la sua volontà di non abbandonarlo. Riprendendo il nostro esempio di prima, qualora il nostro vecchio proprietario di casa ci avesse contestato fin da subito il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione e ci avesse sollecitato per anni il pagamento, sarebbe chiaramente evidente la sua intenzione di far valere il proprio diritto e noi, dal nostro canto, non potremmo invocare alcuna incertezza nella ricostruzione di fatti accaduti in passato.
Ma quando invece il titolare di un diritto se ne disinteressa e non ne fa alcun uso per diverso tempo (per dimenticanza, pigrizia o per altri motivi), le cose cambiano. In questo caso, il titolare con il proprio atteggiamento implicitamente dimostra il suo disinteresse che, protrattosi per un tempo più o meno lungo, produrrà come conseguenza la perdita di quella posizione giuridica.
Ricapitolando, quindi, perché un diritto possa prescriversi e non possa più essere esercitato devono sussistere due condizioni: il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge e l’inerzia del titolare, che non esercita quel diritto per tutto quel preciso arco di tempo.
MJ – Ma vediamo bene ora quali sono i termini previsti dalla legge perché si abbia la prescrizione di un diritto.
L’art. 2946 del codice civile prevede innanzitutto un termine ordinario di 10 anni, per la prescrizione generale dei diritti. Perciò, laddove altre norme di legge non dispongano diversamente, tutti i diritti si prescrivono in questo lasso di tempo.
Ci sono però tutta una serie di termini diversi e specifici previsti per alcuni particolari diritti e/o azioni.
Si prescrivono ad esempio in 20 anni i diritti reali su cosa altrui e stiamo parlando dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù ed enfiteusi.
Abbiamo invece una prescrizione minore, di 5 anni, per il diritto al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito, che si riducono a soli due anni quando il danno sia stato provocato dalla circolazione di veicoli di qualunque genere.
Nel caso che abbiamo ipotizzato del mancato pagamento dell’affitto, il nostro vecchio proprietario di casa avrebbe 5 anni di tempo per chiederci il pagamento dei canoni arretrati, perché questo è il termine entro il quale si prescrivono tutti corrispettivi delle locazioni; gli interessi e tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno, o a termini più brevi.
Anche per quanto riguarda i diritti che derivano da rapporti societari il termine di prescrizione è di 5 anni.
Le retribuzioni dei dipendenti e dei professionisti si prescrivono generalmente (salvo alcune particolari eccezioni) in 3 anni mentre, un termine ancora più breve è previsto per la prescrizione del diritto dell’assicuratore al premio dovuto sulla base del contratto di assicurazione, dei diritti del mediatore ad ottenere la provvigione e quelli derivanti dal contratto di spedizione trasporto. In questo caso è infatti sufficiente il decorso di un solo anno.
Infine, i diritti che si prescrivono più velocemente – con il decorso di soli sei mesi – sono i diritti degli albergatori per il vitto e l’alloggio.
EC – Non vogliamo sovraccaricarvi di informazioni, quindi per oggi ci fermiamo qui. Abbiamo ancora molte cose da dire sulla prescrizione e lo faremo nella prossima puntata del nostro podcast.
In particolare, nel prossimo episodio vedremo quali comportamenti del titolare del diritto ne comportano la prescrizione e quali sono tutti gli atti o fatti che possono considerarsi idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Vedremo poi anche se vi sono alcuni diritti che non si prescrivono e che quindi rimangono sempre esercitabili ed invocabili anche dopo il trascorrere di un lungo lasso di tempo.
Prima di chiudere questa puntata vogliamo come al solito presentarvi una nuova opportunità di finanziamento per la Vostra Piccola o Media Impresa.
In particolare oggi vogliamo parlarvi del Programma Europeo Life, che è stato rinnovato per il nuovo triennio 2018-2020 con un budget di 1,65 miliardi di euro e che finanzia diverse tipologie di progetti inerenti ai due sottoprogrammi: ambiente e azione per il clima (al primo è destinato il 75% del budget complessivo del programma, al secondo il 25%).
Il 18 aprile 2018 è stato pubblicato l’Invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi e in particolare
-
per il sottoprogramma ambiente sono stati individuati come prioritari i settori ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governance e informazione in materia ambientale;
-
mentre per il sottoprogramma clima sono prioritari i settori mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, governance e informazione in materia di clima.
La grande novità di quest’anno per il sottoprogramma ambiente consiste nel fatto che la call verrà divisa in due fasi, consentendo ai partecipanti di presentare una prima proposta di progetto di massima e, solo qualora ammessi alla fase successiva, dovranno poi presentare la proposta completa. Scelta che consente certamente alle imprese di risparmiare tempo e risorse in caso di insuccesso.
Le proposte possono essere presentate da tutte le persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea.
Qualora foste interessati a presentare la vostra proposta, potete trovare tutte le informazioni aggiuntive sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente nella sezione dedicata alla Call per il 2018 del Programma Life.
MJ – Siamo giunti al termine di questa prima parte del nostro podcast sulla prescrizione. Speriamo che, anche se l’argomento non è ancora concluso, abbiate trovato questi primi spunti interessanti e ovviamente vi invitiamo a non perdervi la seconda puntata che troverete disponibile fra due mercoledì sul nostro sito internet www.studiolegalemcm.it nella sezione podcast.
Se la puntata vi è piaciuta non dimenticate di condividerla con i vostri amici e colleghi e di farci sapere cosa ne pensate, lasciando un commento e la vostra recensione su Itunes e Spreaker.
Grazie a tutti per averci seguito e mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata di MCM Il podcast di diritto per le Piccole e Medie Imprese!
pubblicato il 2 maggio 2018
*
MJ – Ciao a tutti e bentornati qui con noi per la seconda parte della puntata del nostro podcast dedicata alla prescrizione!
Io sono Matteo Majocchi avvocato del foro di Milano e socio fondatore di MCM Studio Legale Associato Majocchi Cavajoni Molinari. Come sicuramente ricorderete, nella scorsa puntata di MCM il podcast di diritto per le piccole e medie imprese io e l’Avv. Elisa Consonni ci siamo occupati di capire perché ed a quali condizioni i diritti possono estinguersi e non essere più esercitabili dopo il decorso di un certo lasso di tempo, detto appunto termine di prescrizione.
Oggi vogliamo proseguire l’argomento analizzando insieme a voi più nel dettaglio i comportamenti che possono comportare la prescrizione di un diritto, quali sono tutti gli atti o fatti che possono interrompere il decorso del termine di prescrizione e se esistono diritti che non si prescrivono.
EC – Esatto Matteo, oggi esamineremo nel dettaglio tutti questi aspetti più specifici dell’istituto della prescrizione e speriamo che chi ha già seguito durante la scorsa puntata possa trovare interessante anche questi approfondimenti.
Prima di cominciare, voglio dare anche io il mio benvenuto a tutti coloro che ci seguono sempre con interesse!
Incominciamo allora a vedere insieme quali sono quei comportamenti – diciamo così – “rischiosi” per il titolare di un diritto, quelli che – se messi in atto – possono comportare la prescrizione del diritto stesso.
La risposta è semplice: ciò che provoca la prescrizione di un diritto è l’inerzia del titolare protratta per un certo lasso di tempo. In altre parole: se noi non esercitiamo il nostro diritto, ci comportiamo come se non esistesse, ecco che questo, a determinate condizioni, potrebbe estinguersi.
Bisogna capire bene quindi quali sono quegli atti o fatti che se messi in pratica rendono evidente l’esercizio del diritto e impediscono che il diritto si estingua.
Infatti il tempo della prescrizione può essere “bloccato” e fatto decorrere nuovamente da capo, così all’infinito, evitando la perdita del diritto: per bloccare il decorso del termine di prescrizione basta infatti esercitare almeno una volta il diritto.
Facciamo un esempio per capire meglio. Immaginiamo di essere creditori di una somma di denaro e che il nostro debitore non ci stia pagando già da un po’ di tempo. Cosa possiamo fare per evitare di essere considerati inerti e perdere quindi il nostro diritto? Abbiamo due alternative:
-
richiedere per iscritto il pagamento al debitore con una raccomandata a/r o una Pec (inviandogli quindi la cosiddetta messa in mora);
-
oppure avviare una vera e propria causa contro il debitore.